19 luglio 2023

Il siero magico dopo la sentenza della Corte Europea del 13 luglio 2023 

Gli obblighi di inoculazione del siero magico dopo la sentenza della Corte Europea di Giustizia, emessa il 13 luglio 2023 nella causa n.765/21, sono inquadrabili nella categoria inerente i “medicinali privi di dati clinici completi in merito alla sicurezza e all’efficacia del medicinale”.

È noto che nel 2021 il Governo italiano ha posto un odioso ricatto ai sanitari e lavoratori italiani: o ti vaccini o non lavori.

Nella generale piatta acriticità della maggior parte dei giudici italiani un Tribunale ha posto coscientemente alla Corte europea di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale della legittimità di questo obbligo, alla luce del diritto europeo.

Ha in pratica detto il tribunale di Padova che, prima di poter decidere la sua causa, in via pregiudiziale appunto, necessitava di una pronuncia della Corte Europea che specificasse come dovesse essere interpretato l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione, del 29 marzo 2006, relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano.

Precisamente il coscienzioso giudice italiano ha posto sette questioni pregiudiziali al giudice europeo: in questo articolo ci occuperemo della prima, nei successivi delle altre sei:

La domanda era: “Dica la Corte di Giustizia se le autorizzazioni condizionate della Commissione, emesse su parere favorevole dell’EMA, relative ai vaccini oggi in commercio, possano essere considerate ancora valide, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 507/2006, alla luce del fatto che, in più Stati membri (ad esempio in Italia, approvazione AIFA [Agenzia italiana del farmaco] del protocollo di cura con anticorpi monoclonali e/o antivirali), sono state approvate cure alternative al COVID SARS 2 efficaci e in thesi meno pericolose per la salute della persona, e ciò anche alla luce degli articoli 3 e 35 della [Carta]”.

La Corte europea ha risposto molto precisamente.

Il primo quesito posto, inerente la “validità” attuale delle autorizzazioni condizionate emesse, ha ricevuto la risposta positiva ma con la precisazione molto importante, indicata nel paragrafo 36: “…benché il rilascio di tali autorizzazioni costituisca un prerequisito del diritto dei loro titolari di immettere i vaccini di cui trattasi in commercio in ogni Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2023, Commissione e a./Pharmaceutical Works Polpharma, da C-438/21 P a C-440/21 P, EU:C:2023:213, punto 81), il rilascio di dette autorizzazioni condizionate non comporta, in quanto tale, alcun obbligo, in capo ai destinatari potenziali di tali vaccini, di farsi somministrare questi ultimi,…”.

In questo periodo noi troviamo specificati due aspetti essenziali: l’autorizzazione è un prerequisito per l’immissione in commercio del medicinale e che DAL possesso di questo prerequisito non SCATURISCE alcun obbligo in capo ai destinatari potenziali di tali prodotti, di farsi somministrare questi ultimi.

Pertanto, gli atti legislativi o regolamentari emessi dal Governo italiano e volti a prevedere l’obbligo vaccinale non erano (e non sono) necessitati per il diritto europeo ma sono stati adottati in totale autonomia politica da parte dell’esecutivo dell’epoca.

Tale fatto introduce una responsabilità politica di coloro (Ministri, Presidenti e Parlamentari) che hanno introdotto tale obbligo vaccinale, valutabile sia sul piano del diritto interno che su quello della politica interna appunto: ad esempio, da porre oggi nel quadro della Commissione parlamentare d’inchiesta istituita sulla gestione del Covid.

Se il governo non era obbligato ad introdurre l’obbligo vaccinale dall’esistenza del prerequisito suddetto, adottato in sede di unione europea, egli ha fatto una scelta “politica”, imponendo ai lavoratori un medicinale privo di dati clinici completi in merito alla sua sicurezza e all’efficacia dello stesso e di tale incauta scelta dovrà rispondere sul piano politico.

Tuttavia, sul piano giuridico dalla sentenza emerge chiaro anche che i medicinali erano privi di dati clinici completi in merito alla loro sicurezza e all’efficacia, quando sono stati resi obbligatori.

Ora questo fatto non è stato indicato nel consenso informato sottoposto a tutti i soggetti obbligati e nemmeno a quelli che spontaneamente si sono sottoposti a più dosi di vaccino: ciò determina inequivocabilmente, una responsabilità giuridica, accanto a quella politica di cui sopra, per tutti coloro che hanno previsto, obbligato e somministrato un prodotto farmaceutico senza informare i destinatari della sua sconosciuta sicurezza ed efficacia. Infatti, la struttura sanitaria e il medico hanno l’obbligo di fornire al paziente, ai fini della sua libera e consapevole autodeterminazione, un’informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue prevedibili conseguenze, connotandosi come illecito l’intervento eseguito in mancanza di consenso informato validamente prestato.

Su tali basi l’avvenuta somministrazione di prodotti senza informare il paziente che il medicinale era privo di dati clinici completi, in merito alla sua sicurezza e all’efficacia dello stesso, apre la strada, sulla base di questa sentenza, ad azioni risarcitorie sul piano civile, amministrativo e penale oltre che una responsabilità erariale degli operatori politici e tecnici; questi ultimi dovranno dimostrare, se convenuti in giudizio dai vaccinati, di aver informato il paziente, a pena di soccombere alle richieste risarcitorie civili, amministrative, penali ed, infine, erariali se da tale comportamento sia derivato o deriverà danno erariale anche d’immagine della Pubblica Amministrazione. (segue parte seconda).  

Avv. Scifo

Link alla sentenza della Corte Europea: Sentenza corte di giustizia Europea 13 luglio 2023

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