Il mancato rispetto dell'articolo 15 della Convenzione, infatti, imponeva la previa notifica della sospensione dei diritti fondamentali da parte del Governo italiano al Consiglio Europeo. Di qui, la decisione che ha condotto il Consiglio di Strasburgo ad imporre al nostro Paese il rispetto della stessa Convenzione. Da oggi, pertanto, gli italiani finalmente hanno un'arma giuridica internazionale per difendersi dalle violazioni delle proprie libertà e dei propri diritti fondamentali, in conseguenza delle misure di prevenzione che impattano sulla libertà dei singoli imposte dal Governo Conte, attraverso i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.).
La Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, non essendo stata sospesa, resta vigente anche durante l'emergenza sanitaria, dando la possibilità agli italiani di chiederne l'applicazione e, quindi, di ricorrere contro eventuali e gravi violazioni perpetrate da parte del Governo italiano. La Segretaria Generale del Consiglio d'Europa ha dichiarato la piena vigenza della CEDU e ciò conferisce piena giurisdizione alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo. Come noto, si tratta del Tribunale internazionale con sede a Strasburgo, in Francia. La Corte si compone di un numero di giudici pari a quello degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno ratificato la CEDU.
Ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppi di privati che ritengano di essere stato vittima di una violazione da parte dello Stato di uno dei diritti e delle garanzie riconosciuti dalla Cedu, o dai suoi protocolli, può presentare ricorso davanti alla Corte Europea. Quest'ultima può essere adita per tutte le fattispecie che si sono create in fase di emergenza Covid-19, tramite ricorsi diretti alla tutela internazionale per il diritto alla vita, il diritto alla libertà, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, delle libertà di pensiero, coscienza, religione, espressione, riunione ed associazione, il divieto di discriminazione, il divieto di abuso dei diritti.
Nel concreto, e solo per citare alcune fattispecie concrete, queste spaziano dalle misure di sicurezza tramite D.P.C.M. (trattandosi di norme di secondo livello) alle ordinanze regionali (trattandosi di mere norme amministrative), le quali non contraddicono soltanto il Decreto Legge 125/ 2020, l'articolo 85 del T.U.L.P.S. e la Legge 152/1975, ma anche la Legge 848/1955, la Legge 881/1977 e la Legge 145/2001, trattandosi tutte norme di primo grado nella gerarchia delle fonti del Diritto. In disparte, per il momento, la formulazione di qualsiasi considerazione in ordine agli aspetti economici della vita delle persone e delle imprese, essendosi verificati dei tracolli come conseguenza del lockdown, a seguito del quale - è immaginabile - la povertà ed i suicidi minacciano di provocare molte più vittime del virus.
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