30 settembre 2015

Consiglio di Stato il presidio NoTav non è abusivo

Viene posta la parola “fine” a una vicenda piuttosto grottesca ma che ha tutti i caratteri della connotazione  nella lotta contro il movimento No .  I “presidi” No  sono luoghi di comunicazione, condivisione e informazione che il movimento ha messo in opera sul territorio. Le strutture sono piuttosto semplici e artigianali. Consentono di tenere alta l’attenzione sull’attività che il governo – locale e nazionale – compie senza informare i cittadini, in particolare per quanto riguarda l’Alta Velocità.
I presidi sono stati sovente oggetto di devastazioni da parte di “ignoti” sino ai casi di incendio doloso per scoraggiare, con un metodo chiaramente mafioso, il movimento  che contrasta la devastazione della Valle da parte dei cantieri e dei progetti della Tav. Il movimento non ha mai ceduto di fronte a simili minacce, nemmeno si è piegato al ricatto dei rimborsi per presunti “danni” materiali richiesti dalle aziende concessionarie dell’opera. I presidi sono sempre risorti con grandi azioni di volontariato.

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Il tentativo di fiaccamento politico non ha escluso l’azione burocratica giuridica e il caso del di San Giuliano ne è un esempio eclatante. Vicenda che si trascina da alcuni anni quando il comune di  (presieduto dall’ex sindaco ) ha contestato la costruzione del presidio No Tav nella zona di San Giuliano nei pressi dell’autostrada. Una “struttura” composta di un container di 18 metri quadrati e da una casetta in legno prefabbricata accostata al container di 8 metri quadri. Il presidio fu battezzato “Gemma delle Alpi” in onore del sindaco pro-tav e successivamente divenne “Lupi delle Alpi” quale tributo al ministro delle infrastrutture – oggi dimesso – Lupi.
Il provvedimento  di ingiunzione di  e rimessa in ripristino, formulato dal comune di Susa, risale al 7 novembre 2012. L’atto amministrativo fu conseguente al sopralluogo da parte del personale dell’Ufficio Tecnico  e della Polizia Municipale del Comune di Susa effettuato il 14 maggio 2012. Nel 2013 il  aveva accolto l’appello proposto contro l’ordinanza cautelare n. 107 emessa dal  del Piemonte evidenziando come il Comune di Susa non avesse “adeguatamente motivato le ragioni di fatto per cui riteneva nella specie applicabili le previsioni di cui al D.P.R. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera e5)” (D.P.R. 380, Testo unico in materia edilizia, art. 3 definizione degli interventi edilizi). Nel 2014 il TAR del Piemonte, a cui la causa era stata rimandata, ritenne che il ricorso non fosse fondato rigettando le tesi degli estensori del ricorso e dando di fatto via libera all’ingiunzione di demolizione.
presidio susa
Il capitolo finale viene invece scritto in questi giorni con la sentenza del Consiglio di Stato che ricusa quanto stabilito dai giudici del Tar in quanto riconosce che i “manufatti” in questione sono destinati a supporto di manifestazioni, dibattiti, assemblee sulle vicende dell’alta velocità in Val di Susa.  Risulta evidente per la Corte lo scopo informativo della loro funzione e la conseguente necessità di spostare ripetutamente i manufatti su aree diverse da quelle di momentaneo stazionamento.
La struttura del presidio, non ancorata al suolo, ma poggiata su ruote per consentire l’agevole spostamento, è priva di qualsiasi allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria; risulta quindi essere una struttura unicamente usata come mezzo di custodia di materiale informativo. Questo consente ai giudici di affermare che sia il container che la casetta risultino privi di quelle caratteristiche necessarie per poterli configurare come soggetti alla necessità di un titolo edilizio, la cui mancanza configura l’abusività di una qualsiasi costruzione.
La Corte ha rilevato che il giudice del Tar non ha ha fornito “un idoneo principio di prova sull’uso permanente nella stessa area dei citati manufatti e neanche sulla durevole modifica del territorio che viene ad essere esclusa proprio dalla temporaneità dello stazionamento, dal continuo spostamento su aree diverse e dalla connotazione della loro richiamata struttura.”

Viene quindi a essere immotivata l’ingiunzione di demolizione richiesta dal Comune di Susa. Il neoeletto sindaco  aveva dichiarato in proposito che avrebbe rispettato qualunque sentenza dei giudici ma non avrebbe messo in atto l’ordinanza della demolizione sino alla sentenza definitiva.
Il presidio di San Giuliano non si tocca e questa volta lo dice pure – definitivamente, – la legge. Un vittoria chiaramente politica del movimento “No Tav” contro tutti quelli che non esitano a utilizzare qualsiasi strumento per piegare il movimento.

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